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Articolo 1 - Denominazione - Sede
1. E' costituita per volontà dei fondatori una Fondazione di Partecipazione denominata: "FONDAZIONE PER L'UNIVERSITA' E L'ALTA CULTURA IN PROVINCIA DI BELLUNO". 2. La fondazione ha sede in Feltre, Via Lorenzo Luzzo n. 10, presso il "Palazzo Bizzarini".
Articolo 2 - Scopi e finalità
1. La Fondazione non persegue fini di lucro ed ha lo scopo di favorire lo sviluppo dell'Istruzione universitaria nel territorio della Provincia di Belluno e, mediante accordi con istituti di istruzione universitaria e superiore, di promuovere e sostenere l'istituzione ed il funzionamento di facoltà e corsi universitari nello stesso ambito territoriale, con potenziamento dell'attuale polo esistente. 2. La Fondazione, inoltre, promuove e sostiene iniziative culturali e scientifiche nonché attività formative di alto profilo anche non collegate alle Università e a specifici Dipartimenti e Facoltà delle medesime. 3. La Fondazione può altresì svolgere attività accessorie, in conformità agli scopi istituzionali di cui ai precedenti commi. Tutti gli utili devono essere destinati agli scopi istituzionali.
Articolo 3 - Patrimonio ed entrate
1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni immobili, dai titoli azionari ed obbligazionari pubblici e privati, dalle somme di denaro provenienti da contributi pubblici e privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio, il tutto come descritto nell'atto di costituzione della Fondazione del quale il presente statuto è parte integrante. 2. Tale patrimonio potrà venire aumentato e alimentato con oblazioni, donazioni, legati ed erogazioni di somme di denaro per contributi pubblici e privati con espressa destinazione ad incrementare il patrimonio. 3. Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio. 4. Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti entrate : - redditi derivanti dal patrimonio di cui ai commi precedenti o quote del patrimonio medesimo, nei limiti fissati dal Consiglio Generale; - ogni altro contributo ed elargizione destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.
Articolo 4 - Fondatori e cofondatori
1. Sono considerati fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto di fondazione, nell'intesa che gli stessi soggetti potranno perdere tutti i diritti e i poteri connessi a tale qualifica, su decisione motivata del Consiglio generale, nel caso di inadempimento agli obblighi assunti. 2. Il Consiglio di Amministrazione può valutare l'opportunità di attribuire con voto unanime la qualifica di cofondatore a soggetti in grado di fornire un rilevante supporto alla fondazione e a coloro che abbiano versato un contributo di cofondazione nella misura e nelle forme che verranno determinate dal Consiglio Generale.
Articolo 5 - Sostenitori
1. Ottengono la qualifica di "Sostenitori" le persone fisiche e gli Enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro annuali o pluriennali, in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione. 2. Ottengono altresì tale qualifica le persone fisiche e gli Enti che contribuiscano agli scopi della Fondazione rendendo attività di particolare rilievo o attribuendo alla stessa beni mobili o altre utilità ritenute di rilevante valore in relazione alle finalità della Fondazione medesima. 3. La qualifica di sostenitore è attribuita con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e dura per il periodo fissato nel medesimo provvedimento.
Articolo 6 - Organi della Fondazione
1. Sono organi della Fondazione: - il Consiglio Generale ; - il Consiglio di Amministrazione; - l'Assemblea Generale; - il Presidente; - il Direttore; - il Revisore dei Conti.
Articolo 7 - Consiglio Generale
1. Il Consiglio Generale è l'Organo Collegiale al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita dell'Ente ed è costituto da tutti i Fondatori e cofondatori. 2. La veste di membro del Consiglio Generale non è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione. 3. Il Consiglio Generale è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio generale ha il compito di: 1) nominare i membri del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza; 2) nominare il Revisore dei Conti; 3) determinare la misura e le forme di versamento del contributo di cofondazione e assumere le eventuali iniziative in caso di inadempienza agli obblighi assunti da parte dei soci fondatori e cofondatori; 4) approvare il documento di programmazione annuale predisposto dal Consiglio di Amministrazione; 5) fornire il parere preventivo con funzione consultiva sui bilanci preventivo e consuntivo; 6) determinare lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio; 7) determinare il limite annuo entro il quale la Fondazione può assumere, per il conseguimento dei suoi scopi, atti di disposizione del proprio patrimonio; 8) deliberare eventuali compensi per il funzionamento degli organi di cui all'articolo 6; 9) deliberare a maggioranza qualificata le modificazioni dello Statuto da sottoporre per l'approvazione al Prefetto della Provincia di Belluno ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361.
Articolo 8 - Funzionamento
1. Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente, di propria iniziativa, o su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri, con lettera raccomandata di almeno otto giorni di preavviso. In caso di urgenza la convocazione avviene con telegramma o telefax inviato con tre giorni di preavviso. 2. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della metà più uno dei membri in carica. In via ordinaria delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti; delibera invece a maggioranza assoluta degli aventi diritto con riferimento alle determinazioni di cui ai punti 1, 3 e 6 del comma 3 del precedente articolo 7. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta. 3. Le delibere constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore.
Articolo 9 - Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione - designato in parte dal Consiglio Generale ed in parte dall'Assemblea Generale - è composto da un numero di membri determinato dal Consiglio Generale all'atto della sua nomina. In tale sede il Consiglio Generale stabilisce anche il numero dei membri la cui nomina compete all'Assemblea Generale nell'intesa che alla stessa deve essere garantita una adeguata rappresentanza. In ogni caso spetta all'Assemblea Generale la designazione di almeno un membro in seno al Consiglio di Amministrazione. 2. I consiglieri di amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Articolo 10 - Poteri
1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. 2. In particolare provvede: a) stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obbiettivi e programmi da riassumere in un documento programmatico sottoposto all'approvazione del Consiglio Generale; b) entro il mese di dicembre di ogni anno a deliberare il bilancio preventivo per l'esercizio seguente, sentito il parere del Consiglio Generale; c) entro il mese di marzo di ogni anno, a deliberare, su relazione del Presidente, il conto consuntivo dell'esercizio precedente, sentito il parere del Consiglio Generale. d) a trasmettere il conto consuntivo dell'esercizio precedente con una relazione sull'andamento e sull'attività della Fondazione al Consiglio Generale; e) ad amministrare il patrimonio della Fondazione e a prendere ogni inerente decisione; f) a deliberare sull'accettazione di donazioni, eredità e legati; g) a nominare i cofondatori ed i sostenitori; h) a nominare o revocare il Direttore, alla attribuzione dei suoi poteri ed alla determinazione del suo trattamento; i) a deliberare circa la nomina, la cessazione ed il trattamento del personale della Fondazione e a stipulare idonee convenzioni per consulenze e prestazioni qualora necessario; l) a proporre le modifiche allo Statuto della Fondazione. 3. Il Consiglio di Amministrazione può adottare regolamenti interni per la disciplina di aspetti del funzionamento e dell'attività della Fondazione.
Articolo 11 - Presidente
1. Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo interno il Presidente ed uno o più Vice Presidenti che lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento; essi durano in carica 3 (tre) anni e possono essere riconfermati. 2. Spetta al Presidente la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa e giurisdizionale con la facoltà di nominare avvocati e procuratori ed inoltre: - convoca il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio Generale e l'Assemblea Generale e li presiede; - firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari deliberati; - sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; - cura l'osservanza dello statuto; - provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio Generale, dell'Assemblea Generale e ai rapporti con le attività tutorie. 3. Il Consiglio può delegare al Presidente e/o a Consiglieri, nei limiti dell'ordinaria amministrazione, le proprie facoltà.
Articolo 12 - Funzionamento
1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri, con lettera raccomandata spedita con almeno otto giorni di preavviso. In caso di urgenza la convocazione avviene con telegramma o telex inviato con tre giorni di preavviso. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della metà più uno dei membri in carica. In via ordinaria delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti. Delibera invece a maggioranza assoluta degli aventi diritto con riferimento alle determinazioni di cui ai punti h) i) e l) del comma 2 del precedente articolo 10. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta. 2. Le delibere constano di apposito verbale sottoscritto dal Presidente.
Articolo 13 - Direttore
1. Il Direttore della Fondazione sovrintende allo svolgimento dell'attività della stessa. 2. Propone l'assunzione di dipendenti, i programmi di lavoro e le iniziative volte al conseguimento degli scopi istituzionali, i progetti di bilancio preventivo e consuntivo. 3. Il Consiglio di Amministrazione conferisce al Direttore tutti i poteri necessari allo svolgimento dell'ordinaria amministrazione. 4. Il Direttore nell'ambito delle proprie attribuzioni svolge anche funzioni di segretario della Fondazione; predispone, redige e sottoscrive i relativi verbali.
Articolo 14 - Revisore dei conti
1. La regolarità dell'Amministrazione e della contabilità della Fondazione è controllata da un Revisore dei conti nominato dal Consiglio Generale. Esso è scelto fra persone iscritte nel Registro dei Revisori contabili, dura in carica tre anni ed è confermabile per una sola volta; può compiere atti di ispezione e di controllo, redige la relazione sul conto consuntivo prima dell'esame di questo da parte del Consiglio. 2. In caso di cessazione dalla carica durante il triennio, si provvede alla sostituzione con le modalità stabilite per la nomina. 3. Il Revisore che subentra dura in carica per la residua parte del triennio in corso.
Articolo 15 - Assemblea Generale
1. L'Assemblea è costituita dai soci sostenitori e si riunisce almeno una volta all'anno. E' convocata con le medesime modalità previste per il Consiglio Generale all'articolo 8 comma 1. 2. All'Assemblea spetta il compito di formulare pareri consultivi su progetti di gestione della Fondazione, nonché proposte per le attività da svolgere, nonché infine di eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza.
Articolo 16 - Esercizio Finanziario
1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio l'1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Articolo 17 - Scioglimento
1. In caso di scioglimento della Fondazione deliberato dal Consiglio Generale i beni immobili rimangono ai soci fondatori sulla base dei rispettivi conferimenti iniziali, mentre quelli mobili vanno devoluti ad Enti Pubblici o ad altre Fondazioni operanti a livello provinciale.
Articolo 18 - Rinvio
1. Per quanto non previsto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge. F.to Oscar De Bona F.to Ermano De Col F.to Gianvittore Vaccari F.to Paolo Terribile F.to Giovanni Piccoli F.to Loris Scopel F.to Giuseppe Campagnari F.to Pierluigi De Cesero F.to Renzo Bortolot F.to Maria Villabruna F.to Cavazzini Mara F.to Maurizio Malvagna notaio
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